Il divorzio breve è legge: ecco cosa cambia

Il divorzio breve è legge: ecco cosa cambia

Dopo la riforma della legge sul divorzio del 1987, il Parlamento italiano il 22 aprile 2015 ha approvato in via definitiva la legge sul divorzio breve. Due le novità introdotte: Prima di tutto un termine più breve per poter richiedere il divorzio. Fino a questo momento, infatti, i coniugi separati potevano chiedere il divorzio solo dopo tre anni dalla separazione; ora, invece, se si separeranno consensualmente potranno chiedere il divorzio dopo sei mesi; se lo faranno giudizialmente, invece, potranno divorziare dopo un anno. Tale termine decorrerà dall’avvenuta comparizione dei coniugi davanti al presidente del tribunale.

Altro punto importante, l’anticipazione dello scioglimento della comunione dei beni in caso di separazione. Prima, infatti, la comunione dei beni fra coniugi si scioglieva al termine del processo di separazione, ovvero quando i coniugi non vivevano più insieme da tempo. L’art. 191 del codice civile prevedeva genericamente che lo scioglimento della comunione dei beni avvenisse con la separazione, ma non specificava in quale momento del processo di separazione tale effetto dovesse verificarsi.

Per questo motivo la Corte di Cassazione era intervenuta specificando che la comunione dei beni (comunione legale) si scioglieva al termine della procedura di separazione, con il passaggio in giudicato della sentenza di separazione in caso di separazione giudiziale ovvero con l’omologazione da parte del Tribunale degli accordi dei coniugi in caso di separazione consensuale.

Ora la comunione legale si scioglierà prima: nella separazione giudiziale, quando il presidente del tribunale autorizzerà i coniugi a vivere separati; nella separazione consensuale, quando i coniugi sottoscriveranno il verbale di separazione consensuale. Questo perché il legislatore ha valutato più opportuno che non ci sia più comunione dei beni nel momento in cui i coniugi smettono di avere una vita in comune.

La riforma parla di separazione consensuale e separazione giudiziale riferendosi esclusivamente alle separazioni che si ottengono in Tribunale; non fa riferimento agli accordi di separazione assunti nell’ambito della negoziazione assistita (cioè fuori dal Tribunale, con l’assistenza di due avvocati) la cui disciplina è stata introdotta con legge 162/2014; ma certamente sarà possibile che decorso il termine di sei mesi, i coniugi divorzino utilizzando questa procedura alternativa.
Anche coloro che si sono separati con la vecchia normativa, potranno usufruire dei nuovi termini.

Un grande cambiamento di rotta, dunque?

Questa legge non consente ai cittadini di poter divorziare senza prima separarsi; rispetto al passato pertanto quello che è cambiato è il tempo di attesa (prima tre anni ora un anno o sei mesi), ma non il presupposto giuridico. A mio avviso, quindi, non rappresenta quel cambio epocale che molti si attendevano, ossia la possibilità di scegliere se separarsi o divorziare immediatamente senza dover essere costretti a rimanere separati per un periodo più o meno lungo.
Lo Stato, in maniera paternalistica, continua a imporre ai cittadini un periodo di riflessione, seppur più breve rispetto al passato prima di poter divorziare, non confidando evidentemente nella capacità di ciascuno di autodeterminarsi nel rispetto del coniuge e dei figli, come già accade in molti Paesi del mondo, in cui non viene imposto un periodo di separazione obbligato come anticamera del divorzio.

 

Avv. Camilla Cozzi dello Studio Legale Associato Ciriello-Cozzi
esperta di diritto della famiglia e delle persone
avvcozzi@ciriello-cozzi.it

photo credit: © Pink Rose’s designs. Dal sito www.cakemania.it

 

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